Art. 4

In vigore dal 5 ott 2006
1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (7), in seguito denominato «il comitato». 2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.
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