Art. 1

In vigore dal 5 ott 2006
1.   È istituito un aiuto per i bachi da seta classificati nel codice NC 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta classificate nel codice NC 0511 99 90 , allevati nella Comunità. 2.   L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine. 3.   L'importo dell'aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.
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