Art. 2

In vigore dal 5 ott 2006
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Tali modalità riguardano, in particolare, il quantitativo minimo di cui all', paragrafo 2, le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e le misure di controllo intese a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e altre irregolarità.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1544 — Testo vigente | Portale Normativo