Art. 3
In vigore dal 25 set 2006
1. In deroga all', e previa notifica al governo del Libano e all'UNIFIL, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a)
la fornitura a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano non appartenente alle forze armate della Repubblica libanese o all'UNIFIL, di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armamenti o materiale connesso in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che:
i)
i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi milizia di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006);
ii)
le autorizzazioni siano concesse caso per caso; e
iii)
il governo del Libano o l'UNIFIL abbiano comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all'ente o all'organismo in questione. Qualora il governo del Libano o l'UNIFIL autorizzino una fornitura o un trasferimento specifici di armamenti specifici o di materiale connesso a una persona, a un ente o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all'ente o all'organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni in oggetto;
b)
la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso e di finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica.
2. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a)
la fornitura di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso, a condizione che:
i)
i beni a cui si riferisce l'assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che
ii)
i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all'UNIFIL;
b)
la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e ad armamenti o materiale connesso, a condizione che:
i)
il finanziamento o l'assistenza finanziaria siano forniti all'UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all'UNIFIL o a un'autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che
ii)
gli armamenti o il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l'UNIFIL.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.
Storico versioni
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