Art. 1
In vigore dal 25 set 2006
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;
2)
«territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
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