Art. 1

In vigore dal 25 set 2006
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale; 2) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1412:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo