Art. 2
In vigore dal 25 set 2006
È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualunque persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente od organismo in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano;
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni il cui fine o conseguenza sia l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) o b).
Storico versioni
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