Art. 19
Misure transitorie
In vigore dal 18 set 2006
Misure transitorie
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le misure transitorie necessarie per garantire un’agevole transizione dalle misure di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 a quelle introdotte dal presente regolamento.
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