Art. 17

Comunicazioni e relazioni

In vigore dal 18 set 2006
Comunicazioni e relazioni 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, la Grecia comunica alla Commissione gli stanziamenti di cui dispone e che intende impegnare per l’esecuzione del programma di sostegno nel corso dell’anno successivo. 2.   Entro il 30 giugno di ogni anno, la Grecia presenta alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento durante l’anno precedente. 3.   Entro il 31 dicembre 2011 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
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