Art. 20

Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

In vigore dal 18 set 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue: 1) l’articolo 70 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo nel periodo di riferimento.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13.»; 2) all’articolo 71, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»; 3) negli allegati I e VI, la riga corrispondente alle «isole del Mar Egeo» è soppressa.
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