Art. 9
In vigore dal 6 set 2006
1. Mediante opportune disposizioni pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta per un certo programma o piano da sottoporre alla decisione di altre istituzioni o organi comunitari, essa prevede la partecipazione del pubblico in questa fase preparatoria.
2. Le istituzioni e gli organi comunitari individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un programma, quali quelli di cui al paragrafo 1, o che ha un interesse in relazione ad essi, tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.
3. Le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:
a)
al progetto di proposta, se disponibile;
b)
alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e
c)
alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:
i)
dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;
ii)
dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché
iii)
di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale.
4. È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione.
5. Nel decidere riguardo ad un piano o ad un programma in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. Le istituzioni e gli organi comunitari informano il pubblico in merito al piano o al programma, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa la partecipazione del pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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