Art. 7

Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario

In vigore dal 6 set 2006
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo comunitario o pubblica autorità, informandone il richiedente.
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