Art. 7
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario
In vigore dal 6 set 2006
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario
Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo comunitario o pubblica autorità, informandone il richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1367:oj#art-7