Art. 8
Cooperazione
In vigore dal 6 set 2006
Cooperazione
In caso di minaccia imminente per la salute umana, la vita o l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su richiesta delle stesse, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi comunitari e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.
Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.
Storico versioni
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