Art. 6

In vigore dal 16 ago 2006
1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell’ultimo periodo dell’anno di cui all’, per il quale è stato rilasciato il titolo. 2.   I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1232:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo