Art. 5

In vigore dal 16 ago 2006
1.   La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’. Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento e, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni di gennaio 2007. 2.   La domanda di titolo deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha la sua sede sociale. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né intende presentare, per lo stesso periodo, altre domande relative ai prodotti del gruppo di cui all’allegato I. Se un richiedente presenta più domande, tutte le sue domande sono irricevibili. 3.   Le domande di titoli d’importazione per tutti i prodotti di cui all’allegato I danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, le domande presentate per ciascuno dei prodotti interessati. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e l’indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun prodotto. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per via elettronica il giorno lavorativo indicato al primo comma, compilando il modulo riportato nell’allegato IV, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati IV e V, qualora siano state presentate domande. 5.   La Commissione decide senza indugio in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all’. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione pari a una percentuale dei quantitativi richiesti. 6.   Il richiedente può revocare la propria domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora l’applicazione di detto coefficiente dia luogo a un quantitativo inferiore a 20 tonnellate. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro i cinque giorni successivi alla revoca della domanda e svincola immediatamente la cauzione. 7.   La Commissione determina il quantitativo residuo, che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso periodo contingentale. 8.   I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione. 9.   I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità. 10.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, il quantitativo totale dei prodotti, distinti per codice NC, immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso di tale periodo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse mediante il modulo riportato nell’allegato VI.
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