Art. 4
In vigore dal 16 ago 2006
I titoli d’importazione di cui all’ sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a)
il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con prove giudicate sufficienti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 in ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno di presentazione della domanda;
b)
la domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d’America; in tal caso, tutti i codici NC vanno indicati nella casella 16 e le rispettive designazioni nella casella 15;
c)
la domanda di titolo deve riguardare almeno una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all’;
d)
la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine; deve essere barrata la casella «sì» per significare che questa indicazione è obbligatoria;
e)
la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II;
f)
il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.
In deroga al disposto del primo comma, lettera a), sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
Storico versioni
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