Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 1 ago 2006
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a ogni popolazione di pollame alle rispettive date di cui alla colonna 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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