Art. 2

Utilizzo di antimicrobici

In vigore dal 1 ago 2006
Utilizzo di antimicrobici 1.   Gli antimicrobici non sono utilizzati come metodo specifico di controllo della salmonella nel pollame. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni precisate alle lettere a), b) e c) e al paragrafo 3 del presente articolo, gli antimicrobici autorizzati conformemente all’articolo 5 della direttiva 2001/82/CE o all’ del regolamento 726/2004/CE possono essere utilizzati nelle seguenti circostanze eccezionali: a) pollame che presenta un’infezione da salmonella con segni clinici tali da poter causare inutili sofferenze agli animali; i gruppi infetti sottoposti a trattamento con antimicrobici continuano ad essere considerati infetti da salmonella; occorre adottare provvedimenti adeguati nei confronti dei gruppi di animali da riproduzione per ridurre quanto più possibile il rischio di diffondere la salmonella nel resto della piramide riproduttiva; b) salvataggio di prezioso materiale genetico nei gruppi di pollame da riproduzione, al fine di ottenere nuovi gruppi esenti da salmonella, compresi «gruppi scelti», gruppi appartenenti a specie minacciate e gruppi mantenuti a scopo di ricerca; i pulcini nati da uova da cova raccolte da animali trattati con antimicrobici vengono sottoposti a campionamento quindicinale durante l’allevamento, con un sistema destinato a rilevare la prevalenza di 1 % di salmonella delle specie pertinenti con un limite di sicurezza del 95 %; c) autorizzazione concessa dalle autorità competenti caso per caso a scopi che non siano il controllo della salmonella in un gruppo che si sospetta infetto da salmonella, soprattutto dopo l’esame epidemiologico dei focolai di origine alimentare o dopo la rilevazione di salmonella nell’incubatoio o nell’azienda; gli Stati membri possono tuttavia decidere di permettere il trattamento in assenza di autorizzazione preventiva in situazioni di emergenza, a condizione che un veterinario autorizzato raccolga i campioni come previsto all’, lettera g), del regolamento (CE) n. 854/2004 (7) e che il trattamento venga immediatamente segnalato alle autorità competenti; il gruppo è considerato infetto da salmonella se il campionamento non si è svolto in base alle disposizioni del presente paragrafo. 3.   L’utilizzo di antimicrobici è soggetto alla supervisione dell’autorità competente, cui dev’essere fatto rapporto. L’utilizzo stesso si basa ove possibile sui risultati del campionamento batteriologico e delle prove di suscettibilità. 4.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle sostanze, ai microrganismi e ai preparati autorizzati per l’uso in qualità di additivi per i mangimi in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Storico versioni

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