Art. 3

Utilizzo di vaccini

In vigore dal 1 ago 2006
Utilizzo di vaccini 1.   I vaccini vivi contro la salmonella non vengono utilizzati nel quadro dei programmi nazionali di controllo qualora il fabbricante non fornisca un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino. 2.   I vaccini vivi contro la salmonella non vengono utilizzati nel quadro dei programmi nazionali di controllo sulle galline ovaiole durante la produzione, tranne quando sia stata dimostrata la sicurezza dell’uso e i vaccini siano autorizzati a tale scopo in conformità della direttiva 2001/82/CE. 3.   I programmi di vaccinazione contro la Salmonella enteritidis per la riduzione dello spargimento e della contaminazione delle uova sono eseguiti almeno durante l’allevamento su tutte le galline ovaiole al più tardi a partire dal 1o gennaio 2008 negli Stati membri finché questi non dimostrino una prevalenza inferiore al 10 % sulla base dei risultati dello studio di riferimento in conformità dell’ della decisione 2004/665/CE della Commissione o del monitoraggio volto a verificare l’obiettivo comunitario stabilito in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003. L’autorità competente può concedere a un’azienda una deroga dalla presente disposizione se — è soddisfatta delle misure preventive adottate dall’azienda di allevamento e dall’azienda di produzione delle uova, — è stata dimostrata l’assenza di Salmonella enteritidis nell’azienda di allevamento e di produzione nel corso dei 12 mesi precedenti l’arrivo degli animali.
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