Art. 3
Utilizzo di vaccini
In vigore dal 1 ago 2006
Utilizzo di vaccini
1. I vaccini vivi contro la salmonella non vengono utilizzati nel quadro dei programmi nazionali di controllo qualora il fabbricante non fornisca un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.
2. I vaccini vivi contro la salmonella non vengono utilizzati nel quadro dei programmi nazionali di controllo sulle galline ovaiole durante la produzione, tranne quando sia stata dimostrata la sicurezza dell’uso e i vaccini siano autorizzati a tale scopo in conformità della direttiva 2001/82/CE.
3. I programmi di vaccinazione contro la Salmonella enteritidis per la riduzione dello spargimento e della contaminazione delle uova sono eseguiti almeno durante l’allevamento su tutte le galline ovaiole al più tardi a partire dal 1o gennaio 2008 negli Stati membri finché questi non dimostrino una prevalenza inferiore al 10 % sulla base dei risultati dello studio di riferimento in conformità dell’ della decisione 2004/665/CE della Commissione o del monitoraggio volto a verificare l’obiettivo comunitario stabilito in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.
L’autorità competente può concedere a un’azienda una deroga dalla presente disposizione se
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è soddisfatta delle misure preventive adottate dall’azienda di allevamento e dall’azienda di produzione delle uova,
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è stata dimostrata l’assenza di Salmonella enteritidis nell’azienda di allevamento e di produzione nel corso dei 12 mesi precedenti l’arrivo degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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