Art. 6

In vigore dal 14 lug 2006
1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol. 2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl, quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola, e di 3,367 EUR per % vol/hl, quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il distillatore può ricevere un anticipo su tali importi pari a 1,122 EUR per % vol/hl, per l’alcole ottenuto dalla distillazione di vino da tavola, e a 2,208 EUR per % vol/hl, per l’alcole ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. I prezzi realmente pagati sono in tal caso ridotti dell'importo degli anticipi. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
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