Art. 3
In vigore dal 14 lug 2006
1. Lo Stato membro stabilisce i tassi di riduzione da applicare ai contratti, qualora i volumi globali oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superino quelli fissati all’.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 settembre 2006, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.
Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 20 settembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.
3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.
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