Art. 2
In vigore dal 14 lug 2006
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «contratto»), dal 18 luglio 2006 al 31 agosto 2006.
Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.
I contratti non sono trasferibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1090:oj#art-2