Art. 21
Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
In vigore dal 11 lug 2006
Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all', paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:
a)
il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
b)
il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all', paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
c)
il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all', paragrafo 3.
2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.
3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.
4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.
5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.
Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.
6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:
a)
il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure
b)
il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;
il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.
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