Art. 22
Non trasferibilità delle risorse
In vigore dal 11 lug 2006
Non trasferibilità delle risorse
Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.
In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.
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