Art. 3
Divieto di rifiutare il trasporto
In vigore dal 5 lug 2006
Divieto di rifiutare il trasporto
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a)
di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
b)
di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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