Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 lug 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
b)
«vettore aereo»: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
c)
«vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
d)
«vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (7);
e)
«operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi dell', punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo;
f)
«gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale;
g)
«utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l’aeroporto in questione;
h)
«comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano;
i)
«prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
j)
«aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;
k)
«parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini dell'aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto;
l)
«servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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