Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 lug 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona; b) «vettore aereo»: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio; c) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero; d) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (7); e) «operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi dell', punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo; f) «gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale; g) «utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l’aeroporto in questione; h) «comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano; i) «prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico; j) «aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali; k) «parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini dell'aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto; l) «servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto.
Storico versioni

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