Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 5 lug 2006
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.
3. Gli si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario.
4. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE) n. 261/2004.
5. Ogniqualvolta le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica il presente regolamento.
6. Il presente regolamento si applica all'aeroporto di Gibilterra ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in merito alla sovranità sul territorio dove è situato l'aeroporto.
7. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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