Art. 16
Disposizioni finali
In vigore dal 5 lug 2006
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.
Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell', paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.
Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1082:oj#art-16