Art. 15

Competenza giurisdizionale

In vigore dal 5 lug 2006
Competenza giurisdizionale 1.   I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria. 2.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale. L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all', paragrafi 3 e 6, e all' è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata. 3.   Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a: a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge; b) accesso a servizi nella loro lingua; e c) accesso alle informazioni. In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.
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