Art. 11

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 5 lug 2006
Ammissibilità delle spese 1.   Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici. 2.   Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo: a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile; b) gli interessi passivi; c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni. 3.   Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario; b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione; c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo. 4.   Le norme di ammissibilità enunciate all' del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell' del suddetto regolamento.
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