Art. 4
Norme di sicurezza
In vigore dal 4 lug 2006
Norme di sicurezza
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica delle attuali procedure per i piani di volo, nella fase che precede il volo di cui al presente regolamento, ovvero l’introduzione di nuove procedure, siano precedute da una valutazione di sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
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