Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2006
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004. 2.   Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti: 1) «piano di volo»: informazioni specifiche fornite alle unità dei servizi del traffico aereo relativamente ad un volo previsto o ad una sua parte; 2) «fase che precede il volo»: il lasso di tempo intercorrente tra la prima presentazione di un piano di volo e la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo; 3) «piano di volo ripetitivo»: un piano di volo che si riferisce a una serie di voli singoli a frequenza ricorrente e che operano regolarmente con identiche caratteristiche fondamentali, presentato da un operatore alle unità dei servizi di traffico aereo per essere conservato e usato in maniera ripetitiva; 4) «operatore»: la persona, l’organizzazione o l’impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo; 5) «unità dei servizi di traffico aereo» (unità ATS o STA): l’unità civile o militare responsabile della fornitura dei servizi di traffico aereo; 6) «sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo» o «IFPS»: un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento; 7) «autorizzazione del controllo del traffico aereo» (di seguito «autorizzazione ATC»): l’autorizzazione accordata a un aeromobile di proseguire sulla sua rotta secondo le condizioni stabilite dall'unità di controllo del traffico aereo; 8) «regole del volo strumentale»: le regole del volo strumentale definite nell’allegato 2 (4) della convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale; 9) «unità di controllo del traffico aereo» (di seguito «unità ATC»): a seconda dei casi, il centro di controllo di area, l’unità di controllo di avvicinamento o la torre di controllo dell’aerodromo; 10) «elementi principali di un piano di volo»: i seguenti elementi di un piano di volo: a) identificazione dell’aeromobile; b) aerodromo di partenza; c) data stimata di inizio rullaggio; d) orario stimato di inizio rullaggio; e) aerodromo di destinazione; f) rotta escluse le procedure in area terminale; g) velocità di crociera e livelli di volo richiesti; h) tipo di aeromobile e categoria di turbolenze di scia; i) regole di volo e tipo di volo; j) impianti di bordo dell’aeromobile e relative prestazioni; 11) «originatore»: la persona o l’organizzazione che trasmette all’IFPS piani di volo e i relativi messaggi di aggiornamento, in particolare i piloti, gli operatori e gli agenti che operano a loro nome e le unità ATS; 12) «piano di volo iniziale»: il piano di volo inizialmente presentato dall’originatore, comprese eventuali modifiche inserite ed approvate dai soggetti interessati (pilota, operatore, un’unità ATS o il servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo) durante la fase che precede il volo; 13) «identificazione dell’aeromobile»: il gruppo di lettere, cifre o la combinazione di lettere e cifre che è identica all’indicativo di chiamata dell’aeromobile usato nelle comunicazioni terra-aria (o il suo equivalente in codice) che è usato per identificare l’aeromobile nelle comunicazioni terra-terra dei servizi di traffico aereo; 14) «data stimata di inizio rullaggio»: la data prevista in cui l’aeromobile inizierà il movimento associato alla partenza; 15) «orario stimato di inizio rullaggio»: l’orario previsto in cui l’aeromobile inizierà il movimento associato alla partenza; 16) «procedure in area terminale»: le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard su rotte prestabilite (STAR), come definiti nelle Procedure ICAO per i servizi operativi (PANS-OPS, doc. 8168 — volume 1 — quarta edizione — 1993 — incorporante l’emendamento n. 13).
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1033) — Testo vigente | Portale Normativo