Art. 3
Requisiti di interoperabilità e di prestazioni
In vigore dal 4 lug 2006
Requisiti di interoperabilità e di prestazioni
1. Le norme ICAO di cui all’allegato del presente regolamento si applicano alla presentazione, all’approvazione e alla diffusione dei piani di volo, per ogni volo che rientri nel campo di applicazione del presente regolamento e a tutte le modifiche di un elemento del piano di volo nella fase che precede il volo in conformità del presente regolamento.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che, quando riceve un piano di volo o le relative modifiche, l’IFPS:
a)
ne verifichi la conformità con le convenzioni in materia di formato e di dati;
b)
ne verifichi la completezza e, per quanto possibile, l’esattezza;
c)
intraprenda le azioni eventualmente necessarie per renderlo accettabile per i servizi del traffico aereo;
d)
comunichi all’originatore l’approvazione del piano di volo o le modifiche.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che l’IFPS comunichi a tutte le unità ATS coinvolte il piano di volo approvato e le eventuali modifiche approvate, per la fase che precede il volo, degli elementi principali del piano di volo e dei relativi messaggi di aggiornamento.
4. L’originatore, se non è l’operatore o il pilota, si assicura che all’operatore o al pilota che ha presentato il piano di volo vengano comunicate le condizioni di approvazione del piano di volo e tutte le necessarie modifiche di tali condizioni, trasmesse dall’IFPS.
5. L’operatore si assicura che le condizioni di approvazione di un piano di volo e tutte le necessarie modifiche trasmesse dall’IFPS all’originatore siano inserite nel piano operativo di volo e comunicate al pilota.
6. Prima del volo l’operatore si assicura che il contenuto del piano di volo iniziale rispecchi correttamente gli obbiettivi operativi.
7. Nella fase che precede il volo le unità ATC comunicano attraverso l’IFPS qualsiasi necessaria modifica degli elementi principali del piano di volo, riguardanti la rotta o il volo, che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo stesso, in relazione ai piani di volo e ai relativi messaggi di aggiornamento precedentemente ricevuti dall’IFPS.
Nella fase che precede il volo le unità ATC non procedono ad alcun’altra modifica o soppressione del piano di volo, senza coordinamento con l’operatore.
8. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che l’IFPS comunichi all’originatore del piano di volo tutte le modifiche necessarie per la fase che precede il volo di cui al paragrafo 7, primo comma.
9. Qualora non abbiano precedentemente trasmesso all’IFPS alcun piano di volo per i voli che penetrano nello spazio aereo di loro competenza, le unità ATS comunicano per mezzo dell’IFPS almeno l’identificazione dell’aeromobile, il tipo di aeromobile, il punto di entrata nello spazio di loro competenza, l’ora e il livello di volo in quel punto, la rotta e l’aerodromo di destinazione per tali voli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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