Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 4 lug 2006
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo allo scopo di garantire la coerenza dei piani di volo, dei piani di volo ripetitivi e dei relativi messaggi di aggiornamento tra gli operatori, i piloti e le unità dei servizi di traffico aereo per mezzo del sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo, sia nel lasso di tempo che precede la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo, per i voli in partenza dall’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento, sia nel lasso di tempo che precede l’entrata in detto spazio aereo.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i voli destinati a operare o che operano nell’ambito del traffico aereo generale secondo le regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo definito dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004.
3. Il presente regolamento si applica a ciascuno dei soggetti sotto indicati che sono coinvolti nella presentazione, modifica, approvazione e diffusione dei piani di volo:
a)
operatori e agenti operanti a loro nome;
b)
piloti e agenti operanti a loro nome;
c)
unità dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale che vola secondo le regole del volo strumentale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1033:oj#art-1