Art. 4
In vigore dal 29 giu 2006
1. L’aiuto di cui all’, paragrafo 1, per i suinetti slattati di peso uguale o superiore a 8 kg ma inferiore a 12 kg in media per partita e per i suinetti di peso uguale o superiore a 25 kg ma inferiore a 32 kg in media per partita, è calcolato al chilogrammo in base al prezzo rilevato dall’agenzia tedesca di rilevazione dei prezzi ZMP nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.
2. L’aiuto per i suinetti slattati di peso uguale o superiore a 12 kg in media per partita non può superare quello fissato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per i suinetti slattati di 12 kg di peso in media per partita.
3. L’aiuto per i suinetti di peso uguale o superiore a 32 kg in media per partita non può superare quello fissato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per i suinetti di 32 kg di peso in media per partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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