Art. 3

In vigore dal 29 giu 2006
1.   Il giorno della consegna alle competenti autorità tedesche, gli animali sono trasportati al mattatoio, pesati e abbattuti in modo tale da evitare la diffusione dell’epizoozia. Il trasporto e la macellazione sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste all’allegato II. 2.   Gli animali sono trasportati in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11 , 1506 00 00 o 2301 10 00 , in conformità dell’ della direttiva 90/667/CEE, o smaltiti mediante incenerimento. 3.   Il trasporto degli animali al mattatoio, la macellazione e il trasporto alla sardigna sono effettuati sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.
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