Art. 3
In vigore dal 29 giu 2006
1. Il giorno della consegna alle competenti autorità tedesche, gli animali sono trasportati al mattatoio, pesati e abbattuti in modo tale da evitare la diffusione dell’epizoozia. Il trasporto e la macellazione sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste all’allegato II.
2. Gli animali sono trasportati in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11 , 1506 00 00 o 2301 10 00 , in conformità dell’ della direttiva 90/667/CEE, o smaltiti mediante incenerimento.
3. Il trasporto degli animali al mattatoio, la macellazione e il trasporto alla sardigna sono effettuati sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:976:oj#art-3