Art. 1

In vigore dal 29 giu 2006
1.   A decorrere dal 12 giugno 2006 i produttori di carni suine possono beneficiare, facendone richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all’atto della consegna a queste ultime di: a) suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 di peso uguale o superiore a 8 kg in media per partita (di seguito «suinetti slattati»); b) suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 di peso uguale o superiore a 25 kg in media per partita. 2.   Il bilancio comunitario finanzia al 50 % la spesa relativa all’aiuto di cui al paragrafo 1, riguardante complessivamente un numero massimo di 65 000 suinetti che include non oltre 13 000 suinetti slattati.
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