Art. 7

In vigore dal 29 giu 2006
1.   Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell’anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente. 2.   Qualora la perturbazione del mercato risiero persista e le consultazioni delle autorità dei paesi esportatori interessati con la Commissione non consentano di trovarvi una soluzione adeguata, il dazio all’importazione di riso semigreggio del codice NC 1006 20 , previsto all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003, può essere applicato anche alle importazioni di riso Basmati, con decisione della Commissione, sulla base dell’articolo 11 ter dello stesso regolamento e alle condizioni fissate in detto articolo.
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