Art. 3
In vigore dal 29 giu 2006
1. Il certificato di autenticità è redatto su un formulario il cui modello è ripreso all’allegato III.
Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
I formulari sono redatti e compilati in lingua inglese.
L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.
Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.
Il testo del formulario nelle altre lingue comunitarie è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette una copia al richiedente.
Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.
È valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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