Art. 6

In vigore dal 29 giu 2006
1.   Gli Stati membri, nell’ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano, alle condizioni fissate all’articolo 242 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dei campioni rappresentativi di riso Basmati importato. Tali campioni sono inviati all’organismo competente del paese di origine di cui all’allegato V per esservi sottoposti all’analisi della varietà basata sul DNA. Anche gli Stati membri possono effettuare un’analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio comunitario. 2.   Se i risultati di una delle analisi di cui al paragrafo 1 dimostrano che il prodotto analizzato non corrisponde a quanto indicato nel relativo certificato di autenticità, si applica il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , previsto all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003. 3.   Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 o altre informazioni in possesso della Commissione indichino l’esistenza di un problema grave e persistente per quanto riguarda le procedure di controllo applicate da un organismo competente del paese di origine, la Commissione può prendere contatto con le autorità competenti del paese di origine interessato. Se i contatti non conducono a una soluzione soddisfacente, la Commissione può decidere di applicare il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 , previsto all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003, alle importazioni controllate da detto organismo, sulla base dell’articolo 11 ter dello stesso regolamento e alle condizioni fissate in detto articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:972:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo