Art. 5
In vigore dal 19 mag 2006
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:
1)
una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:
a)
stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione;
b)
situazione delle ispezioni effettuate nell’anno;
c)
analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie;
d)
azioni intraprese nel corso dell’anno, e
e)
allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell’operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria;
2)
una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’ della direttiva 2004/36/CE.
2. La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.
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