Art. 3
In vigore dal 19 mag 2006
1. Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:
1)
le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE,
2)
le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva 2004/36/CE.
2. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’ della direttiva 2004/36/CE.
Storico versioni
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