Art. 4

In vigore dal 19 mag 2006
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea: 1) presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE; 2) elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra; 3) facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.
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