Art. 19

Revisione

In vigore dal 17 mag 2006
Revisione Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, a intervalli di tre anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul funzionamento del presente regolamento, incluso ogni adeguato piano di modifica. Tale relazione copre in particolare: a) l'applicazione dell', paragrafo 9, riguardante la determinazione della retribuzione del titolare dei diritti; b) l'applicazione della procedura semplificata e accelerata di cui all', paragrafo 4; c) l'adeguatezza dei requisiti di cui all', paragrafo 5, per prevenire la deviazione degli scambi; e d) il ruolo che il presente regolamento ha svolto nell'attuazione del sistema posto in essere dalla decisione.
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