Art. 2
In vigore dal 27 apr 2006
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell' e proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.
Storico versioni
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