Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 apr 2006
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05 . 2.   La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell' e proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.
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