Art. 1

In vigore dal 27 apr 2006
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 98) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 98) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 95), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 95), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 95) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 95) spediti dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno. 2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell' del regolamento (CE) n. 1288/2005 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96. 3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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