Art. 3

In vigore dal 6 apr 2006
In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2014/2005, modificato dal presente regolamento, le informazioni relative ai quantitativi oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nei mesi di gennaio e febbraio 2006 sono trasmesse alla Commissione nei sette giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.
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