Art. 1

In vigore dal 6 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue. 1) L’ è modificato come segue: a) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato. Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»; d) è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d’importazione, salvo impossibilità per forza maggiore.» 2) L’ è sostituito dal testo seguente: « 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’ del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione (*1), ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine; b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente; c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente; d) su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione. (*1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.» "
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