Art. 1
In vigore dal 6 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue.
1)
L’ è modificato come segue:
a)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»;
b)
al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
«Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.
Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«6. In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d’importazione, salvo impossibilità per forza maggiore.»
2)
L’ è sostituito dal testo seguente:
«
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’ del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione (*1), ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine;
b)
entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente;
c)
entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente;
d)
su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.
(*1)
GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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