Art. 2

Formalità per l’immissione in libera pratica

In vigore dal 6 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 219/2006 è modificato come segue. 1) Nell’, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.» 2) L’articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3; b) quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005. La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.» 3) Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Formalità per l’immissione in libera pratica 1.   Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell’immissione in libera pratica di banane: a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica; b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento. 2.   Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti. 3.   In caso di dubbi sull’autenticità del titolo, dell’estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull’identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito. 4.   In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell’ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l’autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.» 4) All’articolo 8 è soppressa la seconda frase. 5) Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.
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