Art. 4

Deroghe al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento

In vigore dal 31 mar 2006
Deroghe al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento Ai sensi dell’, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento possono ottenere una deroga al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento di cui all’, paragrafo 1, di tale decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:546:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo