Art. 4
Deroghe al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento
In vigore dal 31 mar 2006
Deroghe al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento
Ai sensi dell’, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento possono ottenere una deroga al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento di cui all’, paragrafo 1, di tale decisione.
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